Matrimonio religioso

E' il matrimonio celebrato dal Sacerdote o Ministro di Culto di un rito ammesso dallo Stato che prevede effetti sia civili che religiosi. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti con rito cattolico o acattolico ammesso dallo Stato, a condizione che l'atto sia trascritto nei registri dello Stato Civile, previa pubblicazione.

Al momento del matrimonio religioso i coniugi possono scegliere il regime della separazione dei beni, se tale scelta non viene effettuata, vige automaticamente la comunione dei beni. La celebrazione del matrimonio ed il relativo atto competono al parroco o altro Ministro di Culto. La trascrizione dell'atto di matrimonio nei relativi registri di Stato Civile spetta all'Ufficiale di Stato civile del Comune, al Sindaco o a un suo delegato.

Requisiti:
  • Cittadini italiani e stranieri maggiorenni e di stato libero e cioè non legati da precedente matrimonio religioso civile o religioso con effetti civili 
  • Minorenni che hanno compiuto i 16 anni previa autorizzazione del Tribunale dei minori 
  • Cittadini già coniugati con cerimonia religiosa-cattolica che hanno ottenuto dalle autorità ecclesiastiche l'annullamento del precedente matrimonio 
  • Assenza di impedimenti di parentele, affinità, adozione o affiliazione (codice civile art. 87) 
  • Insussistenza di impedimenti al matrimonio previsti dall'ordinamento religioso
Come fare la richiesta:

Per i matrimoni da celebrare con rito cattolico la richiesta di pubblicazioni che il parroco deve fare all'Ufficiale di Stato Civile deve provenire dal parroco che svolge la propria funzione nel comune in cui ha sede l'ufficio dello Stato Civile avanti a cui si avvia il procedimento di pubblicazioni matrimoniali. 
Il parroco rilascerà ai futuri sposi una richiesta di pubblicazione che dovrà essere consegnata all'Ufficio di Stato Civile del Comune per le pubblicazioni civili. Eseguite le pubblicazioni, gli sposi dovranno consegnare al celebrante il relativo certificato e concordare con lo stesso la data del matrimonio che dovrà essere celebrato entro 180 giorni dalle pubblicazioni. 
Per le modalità di richiesta di pubblicazioni relative ai matrimoni acattolici ammessi dallo Stato si rinvia ai singoli accordi indicati a fondo pagina. 

A chi rivolgersi: 
- per la celebrazione del matrimonio: al sacerdote o al ministro di culto ammesso; 
- per le pubblicazioni di matrimonio: Ufficio di Stato Civile

Strumenti di tutela

Tipo Descrizione
Potere sostitutivo Segretario comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Ricorsi amministrativi, ordinari e straordinari La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104