Matrimonio dello straniero/a

Il cittadino straniero che desidera sposarsi in Italia ha bisogno, per effettuare le pubblicazioni di matrimonio, della dichiarazione che nulla-osta al matrimonio. Si tratta di una dichiarazione dalla quale risulta che, in base alle leggi del proprio Stato, non esistono impedimenti al matrimonio. 

Come fare la richiesta:

Il cittadino straniero deve richiedere la dichiarazione che nulla-osta alle nozze all'Ambasciata o al Consolato in Italia del proprio paese o all'autorità competente del proprio paese. 
Il nulla-osta deve essere tradotto in italiano (se rilasciato nella lingua di origine) e in regola con le norme sulla legalizzazione (laddove questa formalità non sia stata soppressa da convenzioni internazionali, il documento deve essere legalizzato presso la Prefettura competente per territorio).

Strumenti di tutela

Tipo Descrizione
Potere sostitutivo Segretario comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Ricorsi amministrativi, ordinari e straordinari La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104