Pubblicazioni di matrimonio

Le pubblicazioni di matrimonio rappresentano un atto indispensabile per contrarre matrimonio tramite il quale l’Ufficiale di Stato Civile verifica l’inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio. 
Le pubblicazioni sono necessarie per contrarre matrimonio sia civile che religioso.

Requisiti:
  • presenza di entrambi gli sposi muniti di un documento di identità e del codice fiscale. 
  • compimento della maggiore età. I minorenni che hanno compiuto 16 anno possono effettuare le pubblicazioni di matrimonio se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minori. 

Le donne per cui non sono ancora trascorsi 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio non possono contrarre nuovo matrimonio. Questo divieto non si applica quando è stata pronunciata separazione giudiziale o omologata quella consensuale.

Come fare la richiesta:

Le pubblicazioni di matrimonio vengono fatte esclusivamente su appuntamento con l'Ufficiale di Stato civile. 
Nel caso di matrimonio religioso, al momento della richiesta di pubblicazioni, è necessario presentare anche la richiesta di pubblicazione del parroco che svolge la propria funzione nel Comune di Fucecchio. 
L’Ufficiale di Stato Civile, dopo aver acquisito i documenti necessari, provvederà alla pubblicazione per otto giorni consecutivi dell’atto all’interno della sezione “ Albo Pretorio” sul sito internet comunale. 
Nel caso di matrimonio religioso viene rilasciato ai futuri sposi nulla osta/autorizzazione alla celebrazione affinché sia consegnata al celebrante. 
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in questo comune, successivamente alle eseguite pubblicazioni, viene concordata la data del matrimonio e la scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) ed i nomi dei testimoni.

Costi/Tariffe:

Imposta di bollo su ogni atto di pubblicazione (massimo 2)

Strumenti di tutela

Tipo Descrizione
Potere sostitutivo Segretario comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Ricorsi amministrativi, ordinari e straordinari La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104