Cittadinanza jure sanguinis

Il discendente di emigrato italiano, che non si è naturalizzato straniero e per il quale non è intervenuta alcuna interruzione nel ramo discendente, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana “jure sanguinis” dalla nascita secondo le indicazioni della Circolare Ministero dell’interno n. K 28.1 del 08.04.1991.

Requisiti:

Il procedimento può essere avviato solo se l’interessato dimora abitualmente (art. 43 del codice civile) nel territorio comunale ed è iscritto nel registro della popolazione residente del comune di Fucecchio. 
L’interessato può essere iscritto in anagrafe in base alle disposizioni contenute nella legge sui soggiorni di breve durata e le Circolari del Ministero dell’Interno n. 32/2007 e n. 52/2007 (il termine ordinario per la conclusione della iscrizione anagrafica è di 45 giorni) - vedi scheda di approfondimento sull'iscrizione anagrafica
Nell’ipotesi in cui l’interessato dimori abitualmente all’estero, per il riconoscimento della cittadinanza italiana, deve rivolgersi al consolato italiano nella circoscrizione di residenza.

Come fare la richiesta:

Il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, per le persone iscritte in anagrafe, inizia con la presentazione dell’istanza, in bollo, all’ufficiale di stato civile del comune di residenza: tutta la documentazione deve essere prodotta secondo la vigente normativa, tradotta ed in regola con le norme sulla legalizzazione applicabili al paese estero di riferimento. L'avo emigrato deve essere deceduto dopo il 17/03/1861 (proclamazione del Regno d’Italia) e non deve aver acquistato la cittadinanza del Paese estero di emigrazione anteriormente alla nascita del discendente (la mancata naturalizzazione deve risultare da un certificato rilasciato dall'autorità straniera).

In caso di discordanze relative alle generalità contenute negli atti di stato civile a corredo dell’istanza, sarà necessario procedere alle relative rettifiche secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento. Termine del procedimento: 180 giorni (G.C. 55/2017)

Costi/Tariffe:

Marca da bollo ordinaria

Strumenti di tutela

Tipo Descrizione
Potere sostitutivo Segretario comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Ricorsi amministrativi, ordinari e straordinari La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104