Convivenze di fatto

La legge non prevede esplicitamente la dichiarazione di costituire una convivenza di fatto per poter godere dei diritti da essa attribuiti, ma la caratteristica del tipo di rapporto ha suggerito agli uffici anagrafe dei Comuni di accettare le dichiarazioni di convivenza che eventualmente le coppie decideranno di far pervenire al protocollo comunale, al fine di garantire una data certa e la possibilità di precostituire una prova in caso di necessità o di contenzioso. 
La normativa nazionale e regionale e la giurisprudenza in materia riconoscevano e riconoscono ancora alcuni dei diritti attualmente codificati nella seconda parte della legge 76/2016.

Requisiti:

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Fucecchio, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi allo sportello anagrafico per effettuare la variazione di residenza o abitazione. Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile tra loro o con altre persone, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

Come fare la richiesta:

Le coppie interessate ad essere riconosciute come convivenza di fatto, sia pure nel silenzio della legge, possono, in occasione della iscrizione anagrafica o anche successivamente, dichiarare di costituire una convivenza di fatto, presentando al comune la relativa dichiarazione di convivenza rispetto alla quale si propone un possibile testo. 
La nuova normativa consente inoltre ai conviventi di disciplinare i loro rapporti patrimoniali mediante la sottoscrizione di un apposito contratto che è definito contratto di convivenza. 
Il contratto è redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. 
Si segnala che è naturale aspettarsi un periodo di adattamento delle modalità applicative in seguito agli aggiustamenti che, come sempre in presenza di novità così rilevanti, il legislatore, la dottrina e la giurisprudenza suggeriranno.
I cittadini possono presentare la richiesta all'Ufficio Anagrafe attraverso una delle seguenti modalità:

Strumenti di tutela

Tipo Descrizione
Potere sostitutivo Segretario comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Ricorsi amministrativi, ordinari e straordinari La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104