Assegno di maternità erogato dal Comune

Contributo economico corrisposto alle neo-mamme non occupate che non percepiscono alcuna indennità di maternità oppure ricevono un'indennità mensile inferiore all'assegno stesso. La prestazione è concessa dai comuni e pagata dall'INPS nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo.

L'assegno spetta, purchè residenti in Italia, alle cittadine italiane; comunitarie; extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione Europea o Italiano, della durata di cinque anni o della carta di soggiorno permanente. 

La domanda va presentata al comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.