Trasferimento della residenza all'estero

Trasferimento della residenza all'estero

Requisiti:

Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.

Come fare la richiesta:

A seguito della presentazione o invio del modulo, il richiedente, non cittadino italiano, sarà cancellato dall'anagrafe del comune di residenza per emigrazione all'estero. 
Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all'estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all'estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il modello scaricabile da questa pagina. In tal caso, il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all'Aire (anagrafe degli italiani residenti all'estero). La cancellazione dal registro della popolazione residente (Apr) e l'iscrizione all'Aire, in tal caso, decorrono dalla data in cui l'interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare. 
Se entro un anno il comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all'Aire, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità. 
Se invece la richiesta di iscrizione all'Aire viene presentata direttamente al Consolato, come consentito dalla vigente normativa, questa comporterà l'automatica cancellazione dal registro della popolazione residente. 
La cancellazione dall'Apr e l'iscrizione Aire saranno effettuate dal Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons 01) e con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione al Consolato (art. 6, comma 9 bis, legge 470/88).

I cittadini possono presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche all'Ufficio Anagrafe attraverso una delle seguenti modalità: 

  • a mano presso l'Ufficio Protocollo (l'URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico, situato nell’atrio del palazzo comunale, è a disposizione per agevolare la compilazione del modulo e la presentazione della richiesta di iscrizione anagrafica e cambio di abitazione);
  • tramite raccomandata (Ufficio Anagrafe, Piazza Amendola 17 - 50054 Fucecchio FI);
  • per via telematica tramite e-mail a demografico@comune.fucecchio.fi.it oppure pec a comune.fucecchio@postacert.toscana.it.

La trasmissione per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni: 

  1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; 
  2. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; 
  3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente. Avvertenze: In forza delle modifiche apportate all’art. 65 del d. lgs. 82/2005 l’invio per PEC è valido se la dichiarazione è firmata, scansionata e accompagnata dalla scansione di un documento di identità, oppure è inviata con l’utilizzo di una delle altre modalità previste dalla stessa norma (firma digitale, firma elettronica ecc.). 
  4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.
    In caso di dichiarazioni non rispondenti al vero, il dichiarante decade dai benefici conseguiti ed è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Strumenti di tutela

Tipo Descrizione
Potere sostitutivo Segretario comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Ricorsi amministrativi, ordinari e straordinari La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104