Pulitura dei terreni e giardini incolti

Entro il 31 maggio di ogni anno, i possessori o i detentori di terreni e giardini incolti che si trovano nel centro abitato o nelle zone fuori dal centro, distanti meno di 100 metri da un’abitazione, devono procedere alla pulitura mediante falciatura, aratura o fresatura. 

Per quanto riguarda invece i terreni boschivi, nelle aree limitrofe alla strade pubbliche o ad uso pubblico (entro i 20 metri), i proprietari devono garantire la pulizia del sottobosco, mediante sfalciatura degli arbusti, nel rispetto della vegetazione e delle alberatura protette dalla normativa.

In caso di mancata pulitura è prevista una sanzione amministrativa che va da un minimo di 75 € a un massimo di 500 €, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 €. L’accertamento della violazione comporta l’applicazione della sanzione accessoria dell’obbligo di effettuare la pulitura entro trenta giorni dal momento della notificazione del verbale (procedimento di cui è responsabile la Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni) .
In caso di mancata ripulitura dei terreni o giardini entro tale termine, la Polizia Municipale trasmette il verbale relativo all'inottemperanza al Servizio Ambiente .
Il Dirigente del Settore Assetto del Territorio e Lavori Pubblici emette l'ordinanza per l’esecuzione della pulitura entro il termine di 15 giorni. Se anche in questo caso non si provvede, è prevista un’ulteriore sanzione amministrativa che va da un minimo di 80 € a un massimo di 500 €.
In caso di inottemperanza, il Sindaco può disporre, se ricorrono gli estremi dell’urgenza, l’esecuzione dei lavori d’ufficio a spese dei soggetti inadempienti .
Può comunque essere ordinata la ripulitura anche in altri periodo dell'anno, qualora sia ritenuto necessario per motivi igienico-sanitari.

Requisiti:

Possessori o i detentori di terreni e giardini incolti che si trovano nel centro abitato o nelle zone fuori dal centro, distanti meno di 100 metri da un’abitazione.

Costi/Tariffe:

In caso di mancata pulitura sono previste sanzioni amministrative.

Strumenti di tutela

Tipo Descrizione
Potere sostitutivo Segretario comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Ricorsi amministrativi, ordinari e straordinari La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104