Diritto di partecipazione popolare

Partecipazione al procedimento

Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal medesimo. Il Comune, gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l’avvio del procedimento, l’oggetto, il responsabile dello stesso, i tempi per l’assunzione del provvedimento e le modalità di accesso agli atti ai soggetti interessati. 

La partecipazione al procedimento è disciplinata dall'art. 18 dello Statuto Comunale

Consultazione

Le consulte sono organismi di partecipazione nei quali sono rappresentate le libere associazioni, le organizzazioni del volontariato, categorie professionali ed enti. 
Tali organismi esercitano funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta, relativamente alla predisposizione di provvedimenti a carattere generale. 

La consultazione è prevista dall'art. 23 dello Statuto Comunale

Diritto di petizione ed iniziativa

Diritto di petizione - I cittadini singoli o associati e le organizzazioni indicate dallo statuto comunale, possono presentare al Presidente del Consiglio Comunale o al Sindaco, domande di interesse generale che riguardano l’intera collettività o parte di essa. 

Diritto di iniziativa - I comitati di cittadini e le associazioni iscritte all’albo comunale, possono presentare proposte al Consiglio Comunale per la tutela di interessi collettivi, raccogliendo almeno 150 firme di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. 

Il diritto di petizione e di iniziativa sono previsti dagli art. 24 e 25 dello Statuto Comunale

Referendum consultivo

Il Consiglio può indire referendum per consultare la cittadinanza su questioni aventi rilevanza generale, interessanti l’intera collettività comunale e di esclusiva competenza locale. 

Il Referendum consultivo è previsto dall'art. 26 dello Statuto Comunale